<>

#IoVoto - Qualcuno @iuti Nessuno

Vai ai contenuti

#IoVoto

Tutela dei Diritti > Riforma Costituzionale-Referendum 4.12.2016
#IoVoto Consapevole.
Leggiamo e commentiamo anche noi il testo della
legge per poter esprimere un voto consapevole.


Clicca sull'immagine per leggere il testo

Fonte: Camera dei Deputati
TESTO DELLA LEGGE DI RIFORMA, RILEVATO DALLA G.U. ONLINE

CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO DI  LEGGE COSTITUZIONALE   
Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a
maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di
ciascuna  Camera,  recante:  «Disposizioni  per  il  superamento  del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni,   la
soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II
della Costituzione». (16A03075)
(GU n.88 del 15-4-2016)
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza:
 Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
 Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare.
 Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
                              Art. 1.  
                       (Funzioni delle Camere)
 1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica.
 Le leggi che stabiliscono le modalita'  di  elezione  delle  Camere
promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
 Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
 La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia  con  il
Governo ed esercita la funzione di indirizzo  politico,  la  funzione
legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
 Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni  territoriali
ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
 costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa  nei  casi  e  secondo  le  modalita'   stabiliti   dalla
Costituzione, nonche' all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato,  gli  altri  enti  costitutivi  della  Repubblica  e  l'Unione
europea.  Partecipa  alle  decisioni  dirette   alla   formazione   e
all'attuazione degli atti normativi  e  delle  politiche  dell'Unione
europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivita' delle  pubbliche
amministrazioni e  verifica  l'impatto  delle  politiche  dell'Unione
europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle  nomine  di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e  a  verificare
l'attuazione delle leggi dello Stato.
 Il Parlamento si riunisce in seduta comune  dei  membri  delle  due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».
                              Art. 2.  
      (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
 1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 «  Art.  57.  -  Il  Senato  della  Repubblica   e'   composto   da
novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali
e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
 I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale,  i  senatori  tra  i
propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i  sindaci
dei Comuni dei rispettivi territori.
 Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore  a  due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
 La ripartizione dei  seggi  tra  le  Regioni  si  effettua,  previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
 La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle  istituzioni  territoriali  dai  quali  sono  stati   eletti,in
conformita' alle scelte  espresse  dagli  elettori  per  i  candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo  le
modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
 Con  legge  approvata  da  entrambe  le  Camere  sono  regolate  le
modalita' di attribuzione dei seggi e  di  elezione  dei  membri  del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle
per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi  sono  attribuiti  in  ragione  dei  voti
espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».
                              Art. 3.  
           (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
 1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente:
 « Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori  cittadini
che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».
                              Art. 4.  
                (Durata della Camera dei deputati)
 1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
 La durata della Camera dei deputati non puo'  essere  prorogata  se
non per legge e soltanto in caso di guerra ».
                              Art. 5.  
           (Modifica all'articolo 63 della Costituzione)
 1. All'articolo 63 della  Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente:
 « Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione  o  la  nomina
alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono  essere
limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o
locali ».
                              Art. 6.  
          (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)
 1. All'articolo 64 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
 « I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze
parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina  lo
statuto delle opposizioni »;
 b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
 « I membri del Governo hanno diritto, e se  richiesti  obbligo,  di
assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni  volta
che lo richiedono »;
 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 « I membri del Parlamento  hanno  il  dovere  di  partecipare  alle
sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».
                              Art. 7.  
 (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)
 1. All'articolo 66 della Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma:
 « Il Senato della Repubblica prende  atto  della  cessazione  dalla
carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da
senatore ».
                              Art. 8.  
                       (Vincolo di mandato)
 1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano  le  loro  funzioni
senza vincolo di mandato ».
                              Art. 9.  
                     (Indennita' parlamentare)
 1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: « del  Parlamento
» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».
                             Art. 10.  
                    (Procedimento legislativo)
 1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 70. - La funzione legislativa e' esercitata  collettivamente
dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le
altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di  attuazione
delle  disposizioni  costituzionali  concernenti  la   tutela   delle
minoranze linguistiche, i referendum  popolari,  le  altre  forme  di
consultazione di cui all'articolo 71, per le  leggi  che  determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta'  metropolitane  e  le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la
legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini  della
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle  politiche  dell'Unione  europea,  per  quella  che
determina  i  casi  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  con
l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma,  119,  sesto
comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere  abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a
norma del presente comma.
 Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
 Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  e'
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  puo'  disporre
di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni  successivi  il   Senato   della
Repubblica puo' deliberare proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora
il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia
inutilmente decorso il  termine  per  deliberare,  ovvero  quando  la
Camera dei deputati si sia pronunciata in via  definitiva,  la  legge
puo' essere promulgata.
 L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le  leggi  che  danno
attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di
dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni  di
legge, la Camera dei deputati puo' non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a  maggioranza
assoluta dei propri componenti.
 I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati
dalla  Camera  dei  deputati,  sono  esaminati   dal   Senato   della
Repubblica, che  puo'  deliberare  proposte  di  modificazione  entro
quindici giorni dalla data della trasmissione.
 I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi
regolamenti.
 Il Senato  della  Repubblica  puo',  secondo  quanto  previsto  dal
proprio  regolamento,   svolgere   attivita'   conoscitive,   nonche'
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati ».
                             Art. 11.  
                     (Iniziativa legislativa)
 1. All'articolo 71 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
 « Il Senato della Repubblica puo',  con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera  dei
deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso,
la Camera dei deputati procede all'esame  e  si  pronuncia  entro  il
termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della
Repubblica »;
 b) al secondo comma, la parola: «  cinquantamila  »  e'  sostituita
dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « La  discussione  e  la  deliberazione  conclusiva
sulle proposte di legge  d'iniziativa  popolare  sono  garantite  nei
tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai   regolamenti
parlamentari »;
 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla
determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e
d'indirizzo, nonche' di altre forme  di  consultazione,  anche  delle
formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono
disposte le modalita' di attuazione ».
                             Art. 12.  
          (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)
 1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui  all'articolo  70,  primo
comma, presentato ad  una  Camera,  e',  secondo  le  norme  del  suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera  stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
 Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei  deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e  con
votazione finale.
 I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
 Possono  altresi'  stabilire  in  quali  casi  e  forme  l'esame  e
l'approvazione dei disegni di  legge  sono  deferiti  a  Commissioni,
anche permanenti, che, alla Camera dei  deputati,  sono  composte  in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento  della  sua  approvazione  definitiva,  il
disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo  o  un  decimo
dei componenti della Camera o un quinto della Commissione  richiedono
che sia  discusso  e  votato  dalla  Camera  stessa  oppure  che  sia
sottoposto alla sua approvazione finale  con  sole  dichiarazioni  di
voto. I regolamenti determinano le forme di  pubblicita'  dei  lavori
delle Commissioni.
 La procedura normale di esame e di approvazione  diretta  da  parte
della Camera e' sempre adottata per i disegni  di  legge  in  materia
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione  legislativa,
per quelli  di  conversione  in  legge  di  decreti,  per  quelli  di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per  quelli  di
approvazione di bilanci e consuntivi.
 Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le  modalita'
di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati  ai
sensi dell'articolo 70.
 Esclusi i casi di cui all'articolo 70,  primo  comma,  e,  in  ogni
caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli  articoli
79 e 81, sesto comma,  il  Governo  puo'  chiedere  alla  Camera  dei
deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,  che  un
disegno di  legge  indicato  come  essenziale  per  l'attuazione  del
programma di governo siaiscritto con priorita' all'ordine del  giorno
e sottoposto alla  pronuncia  in  via  definitiva  della  Camera  dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.  In
tali casi, i termini  di  cui  all'articolo  70,  terzo  comma,  sono
ridotti della meta'. Il termine puo' essere differito  di  non  oltre
quindici giorni, in relazione  ai  tempi  di  esame  da  parte  della
Commissione nonche'  alla  complessita'  del  disegno  di  legge.  Il
regolamento della Camera dei deputati stabilisce  le  modalita'  e  i
limiti del procedimento, anche con  riferimento  all'omogeneita'  del
disegno di legge ».
                             Art. 13.  
       (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)
 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dai seguenti:
 « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
 Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica  possono  essere  sottoposte,
prima  della  loro   promulgazione,   al   giudizio   preventivo   di
legittimita' costituzionale da parte della Corte  costituzionale,  su
ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti  della
Camera dei deputati o da almeno un terzo dei  componenti  del  Senato
della Repubblica entro dieci giorni  dall'approvazione  della  legge,
prima dei quali  la  legge  non  puo'  essere  promulgata.  La  Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino
ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale,  la  legge
non puo' essere promulgata ».
 2. All'articolo 134 della Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente:
 « La  Corte  costituzionale  giudica  altresi'  della  legittimita'
costituzionale delle leggi che  disciplinano  l'elezione  dei  membri
della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo 73, secondo comma ».
                             Art. 14.  
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)
 1. L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puo' con messaggio motivato alle  Camere  chiedere  una  nuova
deliberazione.
 Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto
adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la  conversione  in
legge e' differito di trenta giorni.
 Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere  promulgata
».
                             Art. 15.  
          (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)
 1. L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 «  Art.  75.  -  E'  indetto  referendum  popolare  per  deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di  un  atto  avente
forza di legge,  quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o
cinque Consigli regionali.
 Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di  autorizzazione  a  ratificare  trattati
internazionali.
 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
 La proposta soggetta a referendum e' approvata  se  ha  partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata  da
ottocentomila  elettori,  la  maggioranza  dei  votanti  alle  ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se e'  raggiuntala  maggioranza
dei voti validamente espressi.
 La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ».
                             Art. 16.  
        (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)
 1. All'articolo 77 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: «  delle  Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « disposta con legge »;
 b) al secondo comma,  le  parole:  «  alle  Camere  che,  anche  se
sciolte,  sono  appositamente  convocate  e  si  riuniscono  »   sono
sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati,  anche  quando
la funzione  legislativa  e'  esercitata  collettivamente  dalle  due
Camere. La Camera dei deputati, anche se  sciolta,  e'  appositamente
convocata e si riunisce »;
 c) al terzo comma:
 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «
o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica  abbia  chiesto,  a
norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione »;
 2) al secondo periodo, le  parole:  «  Le  Camere  possono  »  sono
sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge
» sono soppresse;
 d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 « Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con  forza
di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo  72,  quinto
comma, con esclusione, per la materia  elettorale,  della  disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e  dello  svolgimento
delle elezioni;  reiterare  disposizioni  adottate  con  decreti  non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla  base
dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge  o  di  atti
aventi forza di legge  che  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
 I decreti recano misure di immediata applicazione  e  di  contenuto
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
 L'esame, a norma  dell'articolo  70,  terzo  e  quarto  comma,  dei
disegni di legge di conversione dei decreti e'  disposto  dal  Senato
della Repubblica entro trenta giorni dalla  loro  presentazione  alla
Camera dei deputati. Le  proposte  di  modificazione  possono  essere
deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del  disegno
di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta  giorni
dalla presentazione.
 Nel corso dell'esame  dei  disegni  di  legge  di  conversione  dei
decreti  non   possono   essere   approvate   disposizioni   estranee
all'oggetto o alle finalita' del decreto ».
                             Art. 17.  
               (Deliberazione dello stato di guerra)
 1. L'articolo 78 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta
lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».
                             Art. 18.  
                   (Leggi di amnistia e indulto)
 1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le  parole:  «
di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della  Camera
dei deputati, ».
                             Art. 19.  
     (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)
 1. All'articolo 80 della  Costituzione,  le  parole:  «  Le  Camere
autorizzano »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  La  Camera  dei
deputati autorizza » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Le  leggi  che  autorizzano  la  ratifica   dei   trattati   relativi
all'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  sono  approvate  da
entrambe le Camere ».
                             Art. 20.  
                     (Inchieste parlamentari)
 1. L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 82. - La Camera dei  deputati  puo'  disporre  inchieste  su
materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  puo'
disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le
autonomie territoriali.
 A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  e'  formata  in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.  La  Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri
e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».
CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
                             Art. 21.  
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di  delegati
regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)
 1. All'articolo 83 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il secondo comma e' abrogato;
 b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».
                             Art. 22.  
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
 1. All'articolo 85 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al secondo comma, le parole: « e i delegati  regionali,  »  sono
soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Quando
il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della
Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;
 b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla
sua cessazione, l'elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla
riunione della Camera nuova ».
                             Art. 23.  
    (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)
 1. All'articolo 86 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite  dalle
seguenti: « della Camera dei deputati »;
 b) al secondo comma, le parole: « il Presidente  della  Camera  dei
deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del
Senato indice  »,  le  parole:  «  le  Camere  sono  sciolte  »  sono
sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la
parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».
                             Art. 24.  
             (Scioglimento della Camera dei deputati)
 1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente:
 « Il Presidente della Repubblica puo', sentito il  suo  Presidente,
sciogliere la Camera dei deputati ».
CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
                             Art. 25.  
                       (Fiducia al Governo)
 1. All'articolo 94 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono  sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
 b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o  revoca
la fiducia  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  La  fiducia  e'
accordata o revocata »;
 c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;
 d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe  le  Camere  »
sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
 e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera  »  sono  inserite  le
seguenti: « dei deputati ».
                             Art. 26.  
           (Modifica all'articolo 96 della Costituzione)
 1. All'articolo 96 della Costituzione,  le  parole:  «  del  Senato
della Repubblica o » sono soppresse.
                             Art. 27.  
           (Modifica all'articolo 97 della Costituzione)
 1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  97  della  Costituzione   e'
sostituito dal seguente:
 « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e  la
trasparenza dell'amministrazione ».
                             Art. 28.  
                      (Soppressione del CNEL)
 1. L'articolo 99 della Costituzione e' abrogato.
CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
                             Art. 29.
(Abolizione delle Province)
 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse;
 b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse.
                             Art. 30.  
          (Modifica all'articolo 116 della Costituzione)
 1.  All'articolo  116  della  Costituzione,  il  terzo   comma   e'
sostituito dal seguente:
 «  Ulteriori  forme  e   condizioni   particolari   di   autonomia,
concernenti le  materie  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
m.),  limitatamente  alle  disposizioni  generali  e  comuni  per  le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle  politiche  attive  del
lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente
al commercio con l'estero, s) e  u),  limitatamente  al  governo  del
territorio, possono essere attribuite ad  altre  Regioni,  con  legge
dello Stato, anche  su  richiesta  delle  stesse,  sentiti  gli  enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere,  sulla
base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».
                             Art. 31.  
          (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)
 1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 Art. 117. - La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dagli  obblighi
internazionali.
 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;  rapporti
dello Stato con l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e  condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
 e)  moneta,  tutela  del   risparmio   e   mercati   finanziari   e
assicurativi;  tutela  e  promozione   della   concorrenza;   sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
 f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e  degli
enti pubblici nazionali;  norme  sul  procedimento  amministrativo  e
sulla  disciplina  giuridica  del  lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche  tese  ad  assicurarne  l'uniformita'  sul
territorio nazionale;
 h)  ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e  penale;
giustizia amministrativa;
 m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per  la
tutela della salute, per le politiche  sociali  e  per  la  sicurezza
alimentare;
 n) disposizioni  generali  e  comuni  sull'istruzione;  ordinamento
scolastico;  istruzione  universitaria  e  programmazione  strategica
della ricerca scientifica e tecnologica;
 o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza  complementare  e
integrativa; tutela e sicurezza  del  lavoro;  politiche  attive  del
lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione  e  formazione
professionale;
 p)  ordinamento,  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane;  disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni;
 q)  dogane,  protezione  dei   confini   nazionali   e   profilassi
internazionale; commercio con l'estero;
 r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;   coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati, dei processi  e  delle
relative     infrastrutture      e      piattaforme      informatiche
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 s) tutela e valorizzazione  dei  beni  culturali  e  paesaggistici;
ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e
comuni sulle attivita' culturali e sul turismo;
 t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
 u) disposizioni generali  e  comuni  sul  governo  del  territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
 v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
 z) infrastrutture strategiche e  grandi  reti  di  trasporto  e  di
navigazione di interesse nazionale e  relative  norme  di  sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
 Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  in   materia   di
rappresentanza delle minoranze linguistiche,  di  pianificazione  del
territorio  regionale  e  mobilita'  al  suo  interno,  di  dotazione
infrastrutturale, di  programmazione  e  organizzazione  dei  servizi
sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico  locale  e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese  e  della
formazione  professionale;  salva   l'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche, in materia di  servizi  scolastici,  di  promozione  del
diritto allo studio, anche universitario; in materia  di  disciplina,
per quanto di interesse regionale, delle attivita'  culturali,  della
promozione  dei  beni  ambientali,  culturali  e  paesaggistici,   di
valorizzazione   e   organizzazione   regionale   del   turismo,   di
regolazione,  sulla  base  di  apposite  intese  concluse  in  ambito
regionale, delle relazioni  finanziarie  tra  gli  enti  territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali
e  locali  di  finanza  pubblica,  nonche'  in   ogni   materia   non
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
 Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo'  intervenire  in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo  richieda
la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica,  ovvero
la tutela dell'interesse nazionale.
 Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla
formazione degli atti  normativi  dell'Unione  europea  e  provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e  degli
atti dell'Unione europea,  nel  rispetto  delle  norme  di  procedura
stabilite con legge dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni  secondo
le rispettive competenze legislative.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dello Stato di delegare alle Regioni  l'esercizio  di  tale  potesta'
nelle materie di competenza legislativa  esclusiva.  I  Comuni  e  le
Citta' metropolitane hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla
disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle  funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce  la  piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,  culturale  ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini  alle
cariche elettive.
 La legge regionale ratifica  le  intese  della  Regione  con  altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni.
 Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere  accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,  nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».
                             Art. 32.  
          (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)
 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa;
 b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
 « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da  assicurare
la  semplificazione  e  la  trasparenza  dell'azione  amministrativa,
secondo  criteri   di   efficienza   e   di   responsabilita'   degli
amministratori »;
 c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;
 d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni
culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in  materia  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici »;
 e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.
                             Art. 33.  
          (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)
 1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni  hanno
autonomia  finanziaria  di  entrata  e   di   spesa,   nel   rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
 I Comuni, le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse
autonome. Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate  propri  e
dispongono  di  compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali
riferibile al loro territorio,  in  armonia  con  la  Costituzione  e
secondo  quanto  disposto  dalla  legge  dello  Stato  ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante.
 Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle  funzioni  pubbliche  dei
Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni. Con  legge  dello
Stato  sono  definiti  indicatori  di  riferimento  di  costo  e   di
fabbisogno che promuovono  condizioni  di  efficienza  nell'esercizio
delle medesime funzioni.
 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali
in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni.
 I Comuni, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno  un  proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati  dalla
legge dello  Stato.  Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per
finanziare spese di investimento, con la contestuale  definizione  di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli  enti
di' ciascuna Regione sia  rispettato  l'equilibrio  di  bilancio.  E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
».
                             Art. 34.  
          (Modifica all'articolo 120 della Costituzione)
 1. All'articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  dopo  le
parole: « Il Governo » sono inserite  le  seguenti:  «  ,  acquisito,
salvi i  casi  di  motivata  urgenza,  il  parere  del  Senato  della
Repubblica,  che  deve  essere  reso  entro  quindici  giorni   dalla
richiesta, » e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  e
stabilisce i casi di esclusione dei titolari  di  organi  di  governo
regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e'
stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».
                             Art. 35.  
(Limiti agli emolumenti dei  componenti  degli  organi  regionali  ed
           equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)
 1.  All'articolo  122,  primo  comma,  della   Costituzione,   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti  nel
limite dell'importo  di  quelli  attribuiti  ai  sindaci  dei  Comuni
capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i
principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e  uomini
nella rappresentanza ».
                             Art. 36.
(Soppressione  della  Commissione  parlamentare  per   le   questioni
                            regionali)
 1. All'articolo 126,  primo  comma,  della  Costituzione,  l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: « Il decreto e'  adottato  previo
parere del Senato della Repubblica ».
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
                             Art. 37.  
         (Elezione dei giudici della Corte costituzionale)
 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 « La Corte costituzionale e'  composta  da  quindici  giudici,  dei
quali un terzo nominati dal Presidente  della  Repubblica,  un  terzo
dalle supreme magistrature ordinaria  ed  amministrative,  tre  dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;
 b) al settimo comma, la parola: « senatore »  e'  sostituita  dalla
seguente: « deputato ».
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
                             Art. 38.  
         (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
 1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le  parole:  «
delle Camere » sono sostituite dalle seguenti:  «  della  Camera  dei
deputati ».
 2. L'articolo 58 della Costituzione e' abrogato.
 3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 « Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei  deputati  ha  luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima  riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
 Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati
i poteri della precedente ».
 4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.
 5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri  componenti,
ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se  la  Camera  dei
deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».
 6. All'articolo 81 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al secondo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  della  Camera  dei  deputati  »  e  la  parola:  «
rispettivi » e' sostituita dalla seguente: « suoi »;
 b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni  anno  approvano  »
sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei  deputati  ogni  anno
approva »;
 c) al sesto  comma,  le  parole:  «  di  ciascuna  Camera,  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».
 7. All'articolo 87 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  terzo  comma,  le  parole:  «  delle  nuove  Camere  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »;
 b) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « della Camera  dei  deputati.  Ratifica  i  trattati
relativi  all'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea,  previa
l'autorizzazione di entrambe le Camere »;
 c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « dalla Camera dei deputati ».
 8. La rubrica del titolo V della parte  II  della  Costituzione  e'
sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e  i
Comuni ».
 9. All'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,  dopo  le-
parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome  di
Trento e di Bolzano ».
 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« alle Camere » sono sostituite dalle seguenti:  «  alla  Camera  dei
deputati ».
 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« ad  una  delle  Camere  del  Parlamento  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « alla Camera dei deputati ».
 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« della Provincia o delle Province interessate e » sono  soppresse  e
le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i
Comuni, ».
 13.  All'articolo  133  della  Costituzione,  il  primo  comma   e'
abrogato.
 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 « 2. Il Comitato di cui al comma 1  e'  presieduto  dal  Presidente
della Giunta della Camera dei deputati ».
 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 « Art. 5. - 1. L'autorizzazione  prevista  dall'articolo  96  della
Costituzione  spetta  alla  Camera  dei   deputati,   anche   se   il
procedimento riguardi altresi' soggetti che  non  sono  membri  della
medesima Camera dei deputati »;
 b) le parole: « Camera competente ai sensi dell'articolo 5  »  e  «
Camera  competente  »,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle
seguenti: « Camera dei deputati ».
 16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967,  n.
2, al primo periodo, le parole: « da questo in  seduta  comune  delle
due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e
le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti:
« propri componenti »; al secondo periodo, le parole: « l'Assemblea »
sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Camera ».
                             Art. 39.  
                    (Disposizioni transitorie)
 1. In sede di prima applicazione e sino alla  data  di  entrata  in
vigore della  legge  di  cui  all'articolo  57,  sesto  comma,  della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge
costituzionale, per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  nei
Consigli  regionali  e  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ogni
consigliere puo' votare per una sola lista di candidati,  formata  da
consiglieri  e  da  sindaci  dei  rispettivi   territori.   Al   fine
dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati  si  divide
il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti  e  si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente  il
numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati.  I
seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari  ai
quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine  di  presentazione  nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono  assegnati  alle
liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita' di  resti,  il
seggio e' assegnato alla lista  che  non  ha  ottenuto  seggi  o,  in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per  la
lista che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti,  puo'  essere
esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di
un  consigliere,  nell'ambito  dei  seggi  spettanti.  In   caso   di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o  di  sindaco,
e' proclamato eletto rispettivamente il consigliere o  sindaco  primo
tra i non eletti della stessa lista.
 2.  Quando,  in   base   all'ultimo   censimento   generale   della
popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai  sensi
dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo  2
della presente legge costituzionale, e' diverso da quello  risultante
in base al censimento precedente, il  Consiglio  regionale  elegge  i
senatori nel numero corrispondente all'ultimo  censimento,  anche  in
deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore  della
presente legge costituzionale, sciolte entrambe  le  Camere,  non  si
procede alla convocazione dei comizi elettorali per  il  rinnovo  del
Senato della Repubblica.
 4. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  cui
all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato
dall'articolo  2  della  presente  legge  costituzionale,  la   prima
costituzione del Senato della  Repubblica  ha  luogo,  in  base  alle
disposizioni del presente articolo, entro  dieci  giorni  dalla  data
della prima  riunione  della  Camera  dei  deputati  successiva  alle
elezioni svolte dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati di cui al periodo  precedente  si  svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei  Consigli  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli  sono  convocati
in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
 5. I senatori eletti sono proclamati dal  Presidente  della  Giunta
regionale o provinciale.
 6.  La  legge  di  cui  all'articolo   57,   sesto   comma,   della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge
costituzionale, e' approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni
effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti  alla  data
di entrata in vigore della presente legge  costituzionale  continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data  di  entrata  in
vigore  delle  loro  modificazioni,  adottate  secondo  i  rispettivi
ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della  Repubblica,
conseguenti alla medesima legge costituzionale.
 9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della  Costituzione,
come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale,
in ogni caso  il  differimento  del  termine  previsto  dal  medesimo
articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni.
 10.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   135   della
Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della  presente  legge
costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della  Corte
costituzionale nominati dal  Parlamento  in  sedutacomune,  le  nuove
nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  costituzionale,  su
ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o  entro
dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  cui
all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato
dalla  presente  legge  costituzionale,  da  almeno  un  quarto   dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo  dei  componenti  del
Senato  della  Repubblica,  le  leggi   promulgate   nella   medesima
legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere  sottoposte  al
giudizio  di  legittimita'  della  Corte  costituzionale.  La   Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.  Anche
ai fini di cui al presente comma,  il  termine  di  cui  al  comma  6
decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della  Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  le  rispettive
disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
 12. Le leggi delle Regioni adottate  ai  sensi  dell'articolo  117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle
leggi adottate ai sensi dell'articolo 117,  secondo  e  terzo  comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 31  della  presente
legge costituzionale.
 13. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  IV  della  presente  legge
costituzionale non si applicano alle Regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con  le  medesime  Regioni  e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente legge costituzionale, e sino  alla  revisione  dei  predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116,  terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo  vigente
fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge
costituzionale e resta  ferma  la  disciplina  vigente  prevista  dai
medesimi statuti e dalle relative norme  di  attuazione  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della
suddetta revisione,  alle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e
Province autonome si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla  presente
legge costituzionale.
 14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste  esercita  le
funzioni provinciali gia' attribuite alla data di entrata  in  vigore
della presente legge costituzionale.
                             Art. 40.  
                       (Disposizioni finali)
 1. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  e'
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  costituzionale,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  nomina,  con   proprio   decreto,   un   commissario
straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del  CNEL,  per
le attivita' relative al  patrimonio,  compreso  quello  immobiliare,
nonche' per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e  per  gli  altri  adempimenti  conseguenti  alla
soppressione.    All'atto    dell'insediamento    del     commissario
straordinario decadono dall'incarico gli organi del  CNEL  e  i  suoi
componenti  per  ogni  funzione  di  istituto,  compresa  quella   di
rappresentanza.
 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore  dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
 3.  Tenuto  conto  di  quanto   disposto   dalla   presente   legge
costituzionale, entro la legislatura in corso  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  la  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica   provvedono,   secondo   criteri    di    efficienza    e
razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle  amministrazioni
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di  risorse
umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal  fine
e' istituito il ruolo unico dei dipendenti  del  Parlamento,  formato
dal personale di ruolo delle due Camere,  che  adottano  uno  statuto
unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e  coordinate
le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi ordinamenti  e  stabilite
le  procedure  per  le  modificazioni  successive  da  approvare   in
conformita'  ai  principi  di  autonomia,  imparzialita'  e   accesso
esclusivo e diretto con  apposito  concorso.  Le  Camere  definiscono
altresi' di comune accordo le  norme  che  regolano  i  contratti  di
lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate  dei  membri  del
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
 4. Per gli enti di  area  vasta,  tenuto  conto  anche  delle  aree
montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali  relativi  agli
enti di area vasta definiti  con  legge  dello  Stato,  le  ulteriori
disposizioni  in  materia  sono  adottate  con  legge  regionale.  Il
mutamento  delle  circoscrizioni  delle   Citta'   metropolitane   e'
stabilito con legge  della  Repubblica,  su  iniziativa  dei  Comuni,
sentita la Regione.
 5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,  primo  comma,
della Costituzione, i  senatori  di  cui  al  medesimo  articolo  59,
secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge
costituzionale,  non  possono  eccedere,  in  ogni  caso,  il  numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza  in  carica  dei
senatori a vita gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori
di diritto e a vita restano regolati  secondo  le  disposizioni  gia'
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge
costituzionale.
 6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome  Provinz
Bozen  sono  eletti  tenendo  conto  della  consistenza  dei   gruppi
linguistici  in  base  all'ultimo  censimento.  In  sede   di   prima
applicazione ogni consigliere puo' votare per due liste di candidati,
formate  ciascuna  da  consiglieri  e  da  sindaci   dei   rispettivi
territori.
                             Art. 41.  
                        (Entrata in vigore)
 1. La presente legge  costituzionale  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
successiva alla promulgazione. Le disposizioni della  presente  legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura  successiva
allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste  dagli
articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3  e  4,  che
sono di immediata applicazione.
                                                       LA PRESIDENTE
             Parte di provvedimento in formato grafico


Torna ai contenuti