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Revisione titolo V parte II Costituzione

Tutela dei Diritti > Riforma Costituzionale-Referendum 4.12.2016
REVISIONE TITOLO V PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Relativamente al titolo V, l'art. 117 é quello al quale sono state apportate le più sostanziosi e consistenti modifiche, concretizzatesi, in estrema sintesi, nell'esautorazione delle autonomie locali dalla gestione di beni e servizi di primaria ed irrinunciabile necessità o nella gestione delle infrastrutture e piattaforme informatiche. Pur senza tediare sulla disamina delle singole novità, non ci si può esimere dallo stigmatizzare come, in aggiunta al potere di sostituzione agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nei casi espressamente previsti dall'art. 120, il nuovo testo del citato art. 117, attribuisca al Governo anche la facoltà di intervenire in materie di esclusiva competenza delle autonomie locali, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Ordunque, come non può ravvisarsi nella riserva della predetta nuova facoltà una potenziale volontà di gestire, in futuro, a prescindere dalle resistenze o dagli interessi delle originarie collettività, i territori locali, magari per l'insediamento di complessi industriali, di riciclaggio di rifiuti o di installazioni eco-incompatibili, antigieniche o dannose per la salute umana e per quella del territorio, anche a prescindere da ogni considerazione o valutazione dell'impatto ambientale  o socio-economico su quel territorio che, di fatto, verrebbe asservito a pseudo interessi nazionali o di casta, in nome dell'indefinita tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero per l'altrettanto indefinita tutela dell'interesse nazionale?
 
Altra modifica di cui non se ne può sottacere o trascurarne le conseguenze, attenendo alla conclamata riduzione delle spese delle Istituzioni, è quella apportata all'art. 122 per inserire il principio in base al quale, per assurdo,  gli emolumenti del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consiglieri regionali, dovrebbero essere commisurati a quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di  regione, con quanto di conseguenza rispetto a quelle Regioni ove il consigliere comunale già percepirebbe meno del sindaco del Comune capoluogo della stessa.
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